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Autostrade siciliane: il Tar conferma la multa da 500mila euro al Cas per disagi e cantieri su A18, A20 e A19

  • 5 giorni fa
  • Tempo di lettura: 3 min

Aggiornamento: 4 giorni fa

Respinto il ricorso del Consorzio. L'Antitrust aveva sanzionato l'ente per le lunghe code e i rallentamenti sulle tratte Messina-Catania, Messina-Palermo e sul tratto iniziale della Palermo-Catania senza alcuna riduzione dei pedaggi per gli utenti.

Nessuno sconto e nessuna scusa: i disagi subiti dagli automobilisti siciliani erano (e sono) reali, e il Consorzio per le Autostrade Siciliane (Cas) deve pagare. Il Tar del Lazio ha infatti confermato la maxisanzione da 500.000 euro inflitta dall'Antitrust (l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) al Cas per pratica commerciale scorretta.

Autostrade siciliane: il Tar conferma la multa da 500mila euro al Cas per disagi e cantieri su A18, A20 e A19
Autostrade siciliane: il Tar conferma la multa da 500mila euro al Cas per disagi e cantieri su A18, A20 e A19

Analisi dei disagi sulle Autostrade Siciliane, A18, A20 e A19


Il provvedimento originario dell'Antitrust risaliva al periodo 2021/2022, nato a seguito delle numerosissime segnalazioni presentate da Federconsumatori Sicilia. Al centro della protesta, le condizioni invivibili della rete autostradale in gestione al Consorzio: la A20 Messina-Palermo, la A18 Messina-Catania e la tratta di competenza sulla A19 Palermo-Catania (fino allo svincolo di Buonfornello).

Tra cantieri infiniti, restringimenti di carreggiata e continui scambi di corsia, i tempi di percorrenza in Sicilia sono diventati totalmente imprevedibili, creando danni enormi a pendolari, autotrasportatori e turisti. Secondo l'Antitrust, questa situazione non era dovuta a eventi eccezionali, ma a gravi carenze nella gestione e nella manutenzione ordinaria delle infrastrutture da parte del Consorzio.

Pedaggi integri nonostante i disservizi strutturali

L'aspetto che ha spinto i giudici del Tar a respingere definitivamente il ricorso del Cas riguarda il principio di equità e la tutela dei consumatori:

Non è accettabile che gli utenti subiscano continui e pesanti rallentamenti alla circolazione, dovuti a disservizi strutturali, continuando a pagare il pedaggio a tariffa piena presso i caselli.

Il Cas, infatti, non aveva previsto alcuna riduzione o sospensione sistematica dei costi delle barriere per compensare i disagi, se non in casi rarissimi e isolati.

Con questa sentenza viene ribadito un precedente fondamentale per i diritti dei consumatori in Italia: la viabilità e la sicurezza sono servizi che l'utente paga tramite pedaggio, e se il servizio non viene garantito per colpa dell'ente concessionario, quest'ultimo ne risponde legalmente ed economicamente.

La legalità interna e la trasparenza sui conti – pur necessarie – non bastano più se poi la dignità di chi viaggia e la sicurezza stradale vengono lasciate in secondo piano.

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